L’ordinanza numero 39 della Regione Piemonte sostituisce integralmente la numero 36 del 3 aprile ed è valida fino dopo Pasqua
Il contenuto:
– è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita, salvo che per quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute, e di effettuare ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza;
– sono vietati gli assembramenti di più di due persone in luogo pubblico, dove deve comunque essere garantita la distanza di un metro.
– è assolutamente vietata la mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.
– i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono contattare il proprio medico curante e non lasciare la propria residenza o dimora abituale e di limitare al massimo i contatti.
– le persone addette all’assistenza di minori, anziani, ammalati o diversamente abili (baby sitter e badanti) possono svolgere la propria attività;
– chi svolge mansioni di collaborazione domestica (colf) può esercitare la propria attività solo in presenza di esigenze comprovate e indifferibili;
– dall’8 aprile il personale addetto alla vendita negli esercizi commerciali è obbligato ad utilizzare mascherine e guanti monouso;
è possibile il commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio all’interno di attività di vendita di generi alimentari o altre attività commerciali non soggette a chiusura, mentre per quelle chiuse il commercio dei suddetti articoli può essere effettuato via internet, televisione, corrispondenza, radio e telefono;
– le strutture sanitarie attuano un monitoraggio clinico degli operatori sanitari con rilevazione della temperatura corporea prima del turno di lavoro.
– è sospesa l’attività degli uffici pubblici regionali, provinciali e comunali, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali ed indifferibili
– sono sospese le attività commerciali al dettaglio, ad esclusione di quelle che vendono generi alimentari e di prima necessità negli esercizi commerciali di vicinato, nella media e grande distribuzione e nei centri commerciali;
– sono confermate le consegne a domicilio per tutti i settori merceologici purché nel rispetto dell’osservanza delle norme igienico-sanitarie, della disciplina del settore commercio e della normativa fiscale;
– l’accesso alle attività commerciali è limitato ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza che richiedano l’accompagnamento di altra persona;
– i mercati settimanali sono consentiti esclusivamente garantendo specifiche modalità di accesso scaglionato per evitare assembramenti anche attraverso l ‘utilizzo di transenne e comunque sempre alla presenza della polizia locale che deve limitame l’accesso ad un singolo componente per nucleo familiare, salvo comprovati motivi che richiedano l’accompagnamento;
– sono vietate la sosta e l’assembramento presso i distributori automatici cosiddetti “h24” di bevande e alimenti confezionati;
– gli esercenti devono bloccare le slot machine, i monitor e i televisori per impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all’interno dei locali;
– rimangono aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie e i tabaccai, garantendo in ogni caso la distanza di sicurezza interpersoale di un metro;
– sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2 del Dpcm dell’11 marzo 2020 e le attività artigianali di servizio (ad eccezione dei servizi di pubblica utilità o indifferibili e di quelli necessari al funzionamento delle unità produttive rimaste in attività);
– sono garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi secondo modalità che favoriscano la prenotazione con appuntamenti;
– è garantita l’attività di gestione dei rifiuti
– sono sospese e attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie);
– sono consentiti i servizi di mensa e del catering continuativo su base contrattuale, i servizi resi nell’ambito di strutture pubbliche e private, istituti penitenziari, strutture sanitarie e sociosanitarie e di sostegno alle fasce fragili della popolazione;
– è consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di protezione personale sia per l’attività di confezionamento che di trasporto;
– sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri e elle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade limitatamente alla vendita di prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali.
– restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
– sono chiusi gli studi professionali, salvo l’utilizzo del lavoro agile, con esclusione dello svolgimento delle attività indifferibili ed urgenti o sottoposte a termini perentori di scadenza ivi effettuate, ad esclusione degli studi medici e/o sanitari e di psicologia;
– è fermata l’attività nei cantieri, fatti salvi quelli relativi alla realizzazione e manutenzione di strutture sanitarie e di protezione civile, alla manutenzione della rete stradale, autostradale, ferroviaria, del trasporto pubblico locale, nonchè quelli relativi alla realizzazione, manutenzione e funzionamento degli altri servizi essenziali o per motivi di urgenza o sicurezza.
– sono chiuse le strutture ricettive, che possono però permanere in servizio per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza (pernottamento di medici, isolamento di pazienti, quarantena, pernottamento di parenti etc);
– è vietato l’accesso a parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici;
– è vietato svolgere all’aperto attività ludica o ricreativa, nonché qualsivoglia attività motoria svolta, anche singolarmente, se non entro 200 metri dalla propria abitazione con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o domicilio;
– nel caso di uscita con l’animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o domicilio, con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o domicilio;
– sono sospese gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, nonché all’interno degli impianti sportivi le sedute di allenamento degli atleti professionisti e non professionisti;
– sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici, le palestre, le piscine, i centri sportivi, natatori, benessere, termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei LEA), culturali, centri sociali e centri ricreativi;
– sono chiusi i musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
– nei luoghi di culto seppur aperti sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri, e che l’accesso è consentito in forma contingentata e nel rispetto delle misure necessarie a garantire la sicurezza interpersonale di un metro;
– sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e Università per anziani, corsi professionali e attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
– sono possibili i corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie;
– sono sospesi i concorsi pubbliche e privati ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata su basi curriculari ovvero in modalità telematica (ad eccezione dei concorsi per il personale sanitario, degli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile).
– sono sospesi gli esami di idoneità di cui all’articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei territori di cui al presente articolo. Con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 3O aprile 1992, n. 285.
– sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale.
– siano adottata in tutti i casi possibili lo svolgimento di riunioni in collegamento da remoto.
Si raccomanda altresì che:
– per accedere alle attività commerciali al chiuso e all’aperto (mercati) dall’8 aprile i clienti siano provvisti di mascherine;
– si provveda alla rilevazione sistematica della temperatura corporea anche ai clienti presso i supermercati e le farmacie, oltre che ai dipendenti dei luoghi di lavoro, se aperti, e a tutti coloro che vengono intercettati dall’azione di verifica del rispetto dei divieti dalle Forze dell’Ordine e dalla Polizia locale;
– le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità garantiscano un accesso prioritario a medici, farmacisti, infermieri, operatori socio-sanitari, membri delle Forze dell’Ordine, della Protezione Civile, soccorritori e volontari muniti di tesserino di riconoscimento.
– che presso le attività produttive sia attuato il massimo utilizzo del lavoro agile, incentivate le ferie e i congedi retribuiti, sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione, siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e strumenti di protezione individuale se non è possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro, siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro anche utilizzando gli ammortizzatori sociali, siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni, siano favorite intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
L’ordinanza n.38 stabilisce invece che fino al 31 luglio 2020, salavo diverse future disposizioni, i servizi di taxi e autonoleggio possono essere utilizzato per la consegna a domicilio di beni, spesa e medicinali applicando le seguenti tariffe:
– al massimo euro 7,50 per il servizio di consegna nel raggio di 2,5 chilometri
– al massimo ad euro10 per il servizio di singola consegna con ricevimento e recapito nell’ambito del medesimo Comune
– al massimo euro 15 per il servizio di singola consegna con ricevimento e recapito nell’ambito di più Comuni. Non sono consentiti ulteriori indennizzi o sovrapprezzi.
Apr 07 2020
Due nuove ordinanze della Regione: ecco il testo
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